Al beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maggiorato del 10%.
A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale in commento è stato rivalutato l’importo dell’assegno sociale che, per l’anno 2020, è pari ad un valore annuo di 5.977,79 euro che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro; tale importo costituisce il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020.
Con riferimento al nuovo importo è stata, quindi, adeguata la procedura informatica di calcolo del ReI.
A seguito della perequazione disposta dal richiamato decreto del 15 novembre 2019, si riportano i valori delle soglie dei requisiti ISEE e dei trattamenti e dei redditi previsti per la Carta acquisti ordinaria per l’anno 2020:
- il valore dell’indicatore ISEE deve essere inferiore a 6.966,54 euro (tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni);
fonte:INPS
Nessun commento:
Posta un commento