martedì 29 ottobre 2024

L’obbligo di CIN per gli affitti brevi slitta al 2025

FONTE MINISTERO DEL TURISMO (QUI)





informativa completa 

https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/
 


Chi deve richiedere il CIN?

Come precisato dalle FAQ disponibili sul Ministero del Turismo devono richiedere il CIN:

  • i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra Alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN negli annunci sulle piattaforme, all’esterno dello stabile o, comunque, nei contratti con i propri clienti è generalizzato e non prevede eccezioni.


Quindi, chi è soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale dovrà richiedere anche il CIN e sarà tenuto a esporre entrambi i codici. 

Infatti, le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide anche con le nuove norme.

A queste vengono affiancate le disposizioni sul Cin, che hanno funzione di controllo e antifrode, anche in chiave fiscale.

Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati l’appartamento o la struttura, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, a pena di sanzioni comminate dai Comuni di riferimento per mezzo degli organi di polizia locale.

Le case religiose di ospitalità no-profit non sono soggette all’obbligo di CIN, qualora l’attività di ospitalità sia svolta a titolo meramente gratuito. Le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta.

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