giovedì 17 novembre 2011

DETASSAZIONE STRAO. PER 2012 ?

Legge di Stabilità 2012: confermata la detassazione per premi di produttività anche nel 2012 ?

Legge di Stabilità 2012: il regime di tassazione agevolata sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi della produttività si applicherà anche nel 2012 ?


L’art. 33, comma 12 della L. n. 183/2011 (c.d. “Legge di Stabilità 2012”) proroga per il 2012 il
regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi della produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali avente aliquota del 10%. Un Dpcm stabilirà l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e il limite di reddito oltre il quale l’agevolazione non spetta.


Il Sole 24 Ore

Più certezze per gli sgravi del 2012

Alessandro Rota Porta


La detassazione sui salari incentivanti e la decontribuzione correlata è stata ritoccata dall'articolo 26 del Dl 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) attraverso un intervento che porta conferme e novità per il 2012 rispetto all'impianto normativo precedente. 
I profili
Per la detassazione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, la manovra proroga di un anno l'applicazione della tassazione agevolata del reddito, mantenendo la condizione che le stesse siano corrisposte in attuazione di quanto previsto da accordi collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e siano collegate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa. Gli emolumenti in questione sono quelli correlati ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. In base alla manovra di Ferragosto, poi, tra gli accordi collettivi utili a fissare target di produttività possono rientrare anche quelli di prossimità previsti dall'articolo 8 del Dl 138/2011.
Nella formulazione dettata dalla manovra estiva viene citato espressamente l'accordo interconfederale tra Confindustria e sindacati del 28 giugno scorso, quale fonte da cui possono derivare accordi aziendali, le cui erogazioni sono suscettibili di accedere all'alveo della tassazione agevolata. Nel solco già tracciato dalle circolari congiunte Lavoro-Entrate n. 3/E e n. 19/E del 2011, la norma rilancia dunque le relazioni sindacali – anche di secondo livello – come condizione per l'applicazione della «detassazione». Oltre a rinnovare gli stimoli verso lo sviluppo di accordi di produttività aziendali, in un clima sindacale partecipato, un'attenta analisi del testo normativo porta con sé alcune differenze rispetto al meccanismo della detassazione in vigore per l'anno in corso.
Intanto, in tema di rappresentanza sindacale, è chiarito quali siano i requisiti perché i contratti possano rientrare tra quelli soggetti all'imposizione fiscale agevolata: mentre, infatti, la dizione in vigore – ex articolo 53 del Dl n. 78/2010 (ripreso dalla legge di stabilità 2011) – faceva un generico rimando a «contratti collettivi territoriali o aziendali», la versione della manovra ne circoscrive l'ambito a quelli siglati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. 
Inoltre, la dizione letterale «sottoscritti» fuga le incertezze che aleggiavano tra gli operatori sulla validità degli accordi verbali, "codificando" una regola introdotta dalla prassi: un punto fermo in più, che taglia fuori qualsiasi intesa che non sia redatta in forma scritta
Infine, la disposizione, per il 2012, non si riferisce più a un'«imposta sostitutiva» dell'Irpef (la cosiddetta detassazione) ma all'applicazione di una «tassazione agevolata» del reddito dei lavoratori. Poiché questa dovrà essere definita dal Governo – sentite la parti sociali – entro il prossimo 31 dicembre, potrebbero anche essere adottati meccanismi diversi.
Gli altri «vantaggi»
Oltre alla determinazione del sostegno fiscale in capo ai lavoratori, il Governo dovrà anche provvedere a stabilire lo sgravio dei contributi dovuti dagli stessi e dai datori di lavoro sugli emolumenti legati alla produttività: si ha così una sorta di riunificazione di due percorsi che fino a oggi – salvo il tentativo sfumato del decreto n. 78/2010 – procedevano su due binari distinti, pur essendo derivanti dallo stesso principio giuridico. 
Infatti, nel sistema vigente, la decontribuzione dei salariali premianti è stata riagganciata dalla legge di stabilità al vecchio impianto della legge 247/2007. Con individuazione e concessione degli sgravi vincolate all'emanazione annuale di un apposito decreto interministeriale Lavoro-Economia. 
Intanto per i premi 2010 si attende ancora l'emanazione del decreto e lo stesso dovrà avvenire per i salari erogati nell'anno in corso: i benefici sono legati a un sistema a domanda con precisi vincoli di spesa e solo una parte delle retribuzioni premianti potrà godere della decontribuzione. 
La manovra economica ha stabilito – come per il regime fiscale – che anche i bonus contributivi per le imprese siano condizionati alla stipula di intese collettive o di secondo livello legate a obiettivi di produttività. Una sorta, quindi, di percorso obbligato per consentire all'azienda di erogare salari più pesanti con un occhio ai bilanci. Un'impostazione che rappresenta peraltro una chance di superare i meccanismi perequativi previsti dai Ccnl in assenza di contrattazione di risultato. 
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Il confronto
Somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa
Sono, quindi, determinanti i risultati riferiti all'andamento economico 
o agli utili dell'impresa o ad altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività
Le misure sono riferite ai soli lavoratori dipendenti del settore privato
Le somme devono derivare da accordi collettivi aziendalio territoriali
Le somme devono essere collegate ad accordi siglati dalle organizzazioni sindacali 
territoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
Possono rientrare anche le intese aziendali sottoscritte ai sensi dell'accordo interconfederale 
del 28 giugno scorso
Gli accordi devono essere redatti in forma scritta

Nel 2011 detassazione con aliquota sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali del 10%, per erogazioni fino 
a 6mila euro e per titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro
Tassazione agevolata
Molti dipendenti delle Pmi prive della contrattazione di secondo livello rimarranno esclusi dal beneficio
La misura dell'agevolazione fiscale dovrà essere determinata dal Governo, sentite le parti sociali, 
entro il prossimo 31 dicembre

Se non verrà attuata la delega fiscale prevista dalla manovra, in caso di conferma anche per i prossimi anni, 
anche queste agevolazioni saranno tagliate nei tempi previsti dalla manovra
Nel 2011 le erogazioni sono incerte nella loro corresponsione o nel loro ammontare
Sono vincolate alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali 
(sarà obbligatorio il deposito presso la Direzione provinciale del lavoro) e sono correlate a incrementi di produttività

Agevolazioni contributive in capo ai lavoratori e ai datori di lavoro 
Per il 2011 sgravio nel limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale annua per un 
massimo del 25% dell'aliquota contributiva La determinazione dell'agevolazione segue lo stesso iter per quel 
che riguarda il versante fiscale
La misura del bonus dovrà essere determinata dal Governo, sentite le parti sociali, entro il prossimo 31 dicembre

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