Ristrutturazioni edilizie, la detrazione 36% è ammessa , a patto che…
Fermo restando che tutti i lavori eseguiti devono essere accompagnati dalla relativa fattura e dall’attestato di pagamento, può sorgere il dubbio se il bonifico da effettuare deve essere bancario o postale, o se la cosa è indifferente.Stiamo parlando della detrazione fiscale del 36% nel caso di ristrutturazione edilizia. La domanda potrebbe sembrare oziosa (l’importante è che si paghi in un modo o nell’ altro, potrebbe sentenziare qualcuno), ma non lo è, visto che il contribuente L.T. l’ha rivolta all’Agenzia delle entrate.«Per poter detrarre le spese per le ristrutturazione edilizia bisogna effettuare tutti i pagamenti con bonifico bancario o postale?».
Scontata la risposta, a cura di Antonina Giordano su FiscoOggi:
«Per beneficiare della detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute, tutti i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è rivolto.
Non è, tuttavia, necessario attestare mediante bonifico bancario:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l’imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori».
Quanto mai opportuno, aggiungiamo noi, ricordare poi che l’Agenzia delle entrate ha recentemente (novembre 2011)
aggiornato la Guida
“Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali“.
I contribuenti vi potranno trovare tutto quanto è necessario sapere ai fini della detrazione fiscale 36%.
Fra l’altro, un recente provvedimento dell’Agenzia delle entrate precisa quali sono i documenti da conservare proprio per la detrazione del 36%.
C’è una novità per le ristrutturazioni che godono della detrazione Irpef del 36% e riguarda i documenti da conservare per poter beneficiare dell’agevolazione (FISCO OGGI).
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, (pubblicato il 2 novembre 2011), rende noti quali sono i documenti da conservare per essere esibiti a richiesta degli uffici finanziari.
Come si sa, l’entrata in vigore del Dl n. 70 del 2011, ha reso più semplice la procedura. Per usufruire infatti delle detrazioni fiscali non serve più la DIA(Dichiarazione inizio lavori), ferme però restando le comunicazioni e autorizzazioni ai Comuni e alla A.s.l. e, appunto, la tenuta dei documenti necessari.
Il documento di Attilio Befera porta il Prot. n. 2011/149646 ed è sostanzialmente un elenco della Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall’art. 7 , comma 2, lett. q) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.
Per prima cosa vanno conservate «Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)».
Seguono altri sette prescrizioni di documenti da conservare:
- domanda di accatastamento;
- ricevute ICI;
- delibera assembleare del condominio;
- dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale;
- fatture delle spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Vai alla lista dei documenti da conservare per la detrazione 36%
Vai alla Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”
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