lunedì 9 gennaio 2012

Agevolazione prima casa dopo separazione e assegnazione ai figli


La domanda sulle agevolazioni fiscali prima casa in caso di ex casa coniugale assegnata dal giudice ai figli e alla moglie e nuovo acquisto di casa tra coniugi.

Il problema e la domanda nasce dal bisogno di chiarimenti intorno alla definzione dell’agevolazione prima casa in caso di comunione legale di beni.



– Premesso che nel 1994 ho acquistato, prima del matrimonio, un immobile, usufruendo delle agevolazioni prima casa. Quindi proprietà 100% al sottoscritto.
-Premesso che successivamente ( entro i 18 mesi) ho contratto matrimonio stabilendo nell’immobile abitazione principale e tetto coniugale.
– Premesso che dopo 14 anni di matrimonio mi sono separato con procedura consensuale e che l’immobile di cui sopra è stato assegnato in modo “esclusivo” e a tempo indeterminato ( fin tanto entrambe le figlie non avranno raggiunto a) Indipendenza economica; b) creato autonomo nucleo familiare) -alla mia ex in quanto tetto coniugale per le due figlie minorenni.

Ho recuperato una ordinanza della Corte di cassazione dell’8/01/2010 n.100 dove si evince quanto segue:
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” occorre, invero, osservare che , secondo consolidati canoni ermeneutici, di questa Corte in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa” , l’art1, comma 4 e nota 2 bis della tariffa ,parte prima allegata al DPR 26 Aprile 1986 n.131- nel prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro ,la non possidenza , di altra abitazione-si riferisce , anche alla luce della ratio della disciplina , ad una disponibilità non meramante oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo per dimensioni o caratteristichecomplessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia ( cfr. Cass. nn. 11564/06,17938/03,10925/03,6492/03,2418/03)”
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In questa sentanza la questione era legata al fatto che il ricorrente aveva gia una proprietà troppo piccola per alloggivi con la famiglia e intendeva acquistarne una più adatta usufruendo delle riduzioni di imposta prima casa.

Io mi ritrovo in un caso praticmante analogo:
– Ho una proprietà che sarebbe idonea per ma che non posso usufruire e godere in nessun modo ( non ne ho nemmeno la disponibilità) ;ne vendere, ne locare in quanto assegnata per reciproco accordo ratificato da giudice civile alla mia ex.
Vorrei acquistare un alloggio per me ( attualmente sono in affitto) dove accogliere il sottscritto e le mie figlie durante la loro permanenza con il padre.
Secondo l’interpretazione oggettiva della legge io dovrei acquistare la casa comeseconda abitazione, ma come si evince dalla sentenza esiste anche un interpretazione soggettiva e di diritto che mi permetterebbe di poter usufruire delle nuovamete delle agevolazioni prima casa , per cause di forza maggiore.

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scusate se mi sono dilungato ma certe questioni meritano di essere approfondite in quanto il popolo di separati ( uomini e donne) è ormai tale da dover prevedere casistiche in merito e non una interpretazione legislativa tipica di 30 anni fa.

Risposta


Intanto ti posto perchè la tua situazione merita attenzione e può rappressentare un caso guida per altri.

Allora, oltre alle tue evidenze giurisprdenziali non ho trovato molto però ti posso dire che ho un esempio di contribuente che si trova in una situazione simile alla tua e ha proceduto all’acquisto della seconda abitazione usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa sulla “seconda casa” (scusa il gioco di parole).
Ti consiglio comunque di fare un passaggio anche dal Notaio con cui andrai a rogitare l’atto e della dichiarazione che dovrai rendere a pena di decadenza. Il dubbio resta sull’interpretazione letterale della norma perchè se dovessi affidarmi alla finalità concederei l’agevolazione anche sul secondo acquisto non soddisfando il primo, per assegnazione della casa ai coniugi, il bisogno abitativo del singolo soggetto.
Inoltre ti ricordo i termini decadenziali per l’azione di accertamento da parte del Fisco che sono piuttosto ristretti.


fonte:tasse & fisco

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