Le spese sostenute per l'iscrizione al corso di Dottorato di ricerca presso l'università sono a tutti gli effetti assimilabili a quelle per la frequenza di corsi di istruzione universitaria. Pertanto, il dottorato di ricerca svolto in Italia o all'estero gode della detrazione del 19% delle spese sostenute. La detrazione del 19% spetta per le spese sostenute per frequentare corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso. In tale categoria, come chiarito dalla Risoluzione n. 11/E del 2010, rientrano anche le spese di iscrizione a un dottorato di ricerca che possono quindi essere incluse tra quelle che danno diritto alla detrazione. Il dottorato di ricerca deve essere considerato un vero e proprio corso di istruzione universitaria, rappresentando un titolo che si ottiene dopo aver seguito un corso specifico previsto dall'ordinamento universitario per preparare i laureati a svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. L'articolo 4 della legge 210/1998 né da una puntuale definizione, precisando che «I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le università, con proprio regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso. Secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, la detrazione è applicabile anche in relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciute in base all'ordinamento universitario, di corsi di perfezionamento, di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili ai corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati, italiani o stranieri
martedì 24 gennaio 2012
Dottorati di ricerca: detrazione del 19%
Le spese sostenute per l'iscrizione al corso di Dottorato di ricerca presso l'università sono a tutti gli effetti assimilabili a quelle per la frequenza di corsi di istruzione universitaria. Pertanto, il dottorato di ricerca svolto in Italia o all'estero gode della detrazione del 19% delle spese sostenute. La detrazione del 19% spetta per le spese sostenute per frequentare corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso. In tale categoria, come chiarito dalla Risoluzione n. 11/E del 2010, rientrano anche le spese di iscrizione a un dottorato di ricerca che possono quindi essere incluse tra quelle che danno diritto alla detrazione. Il dottorato di ricerca deve essere considerato un vero e proprio corso di istruzione universitaria, rappresentando un titolo che si ottiene dopo aver seguito un corso specifico previsto dall'ordinamento universitario per preparare i laureati a svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. L'articolo 4 della legge 210/1998 né da una puntuale definizione, precisando che «I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le università, con proprio regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso. Secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, la detrazione è applicabile anche in relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciute in base all'ordinamento universitario, di corsi di perfezionamento, di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili ai corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati, italiani o stranieri
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