martedì 24 gennaio 2012

ISEE: somme per l'incremento della produttività

Nella determinazione del reddito complessivo ai fini ISEE le somme erogate per l’incremento della produttività non concorrono al reddito complessivo nel limite dei 6000 euro (questo il limite vigente per gli anni 2009,2010,2011,e 2012). Questo limite, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dl n. 93/2008, è comunque l'importo massimo di esclusione di cui tenere conto, sia nel caso in cui la situazione economica equivalente (ISEE) sia riferita al singolo componente che ne fa richiesta, sia nel caso in cui l’ISEE sia riferita ad un nucleo familiare. Ne deriva che, se anche più componenti il nucleo fruiscono dell'agevolazione, l'importo che non concorre al reddito complessivo dello stesso ai fini dell'ISEE non può superare il tetto stabilito dei 6000 euro (Circolare n. 20/2011). L'esclusione di tale somma ai fini del calcolo dell'ISEE facilita l'accesso a prestazioni o servizi sociali, quali assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, l'assegno di maternità, gli asili nido, le mense scolastiche, i servizi socio sanitari, eccetera. Per contro, dette somme vanno considerate e quindi conteggiate ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali quando le stesse siano condizionate dal reddito, individuale o del nucleo familiare, del percettore. Rientrano in questo ambito, per esempio, l'assegno e la pensione sociale, la maggiorazione sociale, la pensione di invalidità e gli assegni familiari aziendali.

Nessun commento: