La tutela obbligatoria del rapporto di lavoro, nell’ipotesi di invalidità del licenziamento è prevista dall’art. 8 L. 604/66 (norme sui licenziamenti individuali), come modificato dall’art 2 della L. 108/90, secondo il quale,
La scelta tra la riassunzione o il pagamento dell’indennità spetta dunque al datore di lavoro ed è proprio per questa ragione che tale regime si definisce obbligatorio, fornendo così una tutela più blanda rispetto alla tutela cd reale del licenziamento fornito dall’art 18 Statuto dei lavoratori.
Differenza tra reintegra nel posto di lavoro e riassunzione
Come abbiamo detto in precedenza, la reintegra, prevista dall’art. 18 Statuto dei lavoratori, non comporta nè l’interruzione del rapporto di lavoro, nè di quello previdenziale ed assicurativo; così che al lavoratore spettano i contributi per il periodo che va dal licenziamento alla reintegra.
Nella tutela obbligatoria invece, il rapporto di lavoro termina con il licenziamento, anche se quest’ultimo è illegittimo; con la riassunzione quindi, non si prosegue il vecchio rapporto lavorativo bensì, si costituisce uno nuovo; tant’è che al lavoratore non spetta nulla per il periodo intercorso tra il licenziamento e la riassunzione.
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