Come è noto, l'articolo 21 della legge n. 214/11 (manovra Monti) ha sancito la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals, a far data dal 1° gennaio 2012 con il passaggio delle relative funzioni all'Inps.
Nel periodo compreso tra il 6 dicembre (data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/11) e il 31 dicembre 2011, i soppressi Enti hanno svolto soltanto atti di ordinaria amministrazione.
Il riassetto organizzativo dell'Inps verrà disposto con appositi decreti che verranno emanati entro 60 giorni dalla deliberazione dei bilanci di chiusura degli enti soppressi fissata entro il termine del 31 marzo 2012.In attesa dell'emanazione dei decreti, si dovrà dare corso a tutti gli atti finalizzati al trasferimento delle competenze e delle relative risorse.A tal fine il Ministero del lavoro (nota n. 31/0001922) ha impartito le prime istruzioni operative relative all'attività che gli organi degli enti soppressi sono chiamati a svolgere nella fase transitoria.
I Direttori Generali degli enti dovranno gestire il passaggio e raccordare ogni loro decisione con il loro omologo Inps. Fino ad avvenuto trasferimento permangono l'organizzazione territoriale, gli iter concordati di invio delle domande e le responsabilità in quanto è previsto che il legale rappresentante dell'Inps confermi le autorizzazioni di firma depositate presso i conti correnti degli enti soppressi.
Il decreto non cambia nulla in merito alle gestioni previdenziali ed alle prestazioni degli enti soppressi, per le quali, a tutela degli utenti, deve essere garantita la piena continuità e funzionalità.
Permarranno quindi, per il momento, le particolarità nell'accredito della contribuzione, nella valorizzazione della stessa e le prestazioni legate a specifiche attività lavorative che Inpdap ed Enpals hanno finora assicurato.
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