Agevolazioni su ausili e sussidi tecnici e informatici per i disabili
Per quanto concerne i benefici fiscali sugli ausili e sussidi tecnici e informatici per i disabili, l’art. 2, c. 9, del DL 669/1996 ha stabilito l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% per le spese sopportate per gli acquisti di sussidi tecnici e informatici volti a agevolare l'autosufficienza e l'integrazione dei disabili portatori di handicap permanente di cui all'art. 3 della L. 104/1992.
Il Decreto Ministeriale del 14/03/1998 ha stabilito le circostanze e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% per i sussidi tecnici e informatici.
L'art. 2, c. 2, del D.M. ha puntualizzato che le persone portatrici di disabilità, ai fini dell'applicazione dell'IVA ridotta al 4% per le cessioni dei sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, devono produrre:
a) il certificato che confermi l'invalidità funzionale fissa, rilasciato dalla ASL locale competente;
b) la distinta prescrizione di autorizzazione, rilasciata dal medico specialista della ASL locale di appartenenza del disabile, dalla quale appare la connessione funzionale tra il sussidio tecnico e informatico per il disabile e l’invalidità di sopra riportata.
Dalla medesima disposizione si rileva che l'agevolazione per il disabile è personale e, di conseguenza, può essere applicate soltanto alle cessioni di sussidi tecnici e informatici eseguite direttamente nei confronti delle persone affette da handicap oppure dei soggetti che hanno fiscalmente a carico il disabile.
Con la risoluzione del 31/07/2002 n. 253, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che bisogna stabilire se i beni oggetto di cessione siano configurabili come protesi o ausili per disabili e accertare che gli stessi ineriscano a invalidità funzionali permanenti.
Per qualificare i beni come ausili o protesi per invalidi non basta il dato obiettivo del fatto che tali beni siano destinati a persone affette da invalidità di tipo funzionale permanente ma bisogna fare un'indagine volta ad accertare che si tratti di beni qualificabili come ausili o protesi per portatori di handicap.
A tal riguardo è possibile distinguere due varie linee di ausili: ausili per disabili che possono essere utilizzati in maniera esclusiva da malati colpiti da invalidità funzionale di tipo permanente, per tale ipotesi non occorre la certificazione sanitaria; beni che possono essere classificati come ausili per disabili ma che, per loro specifiche peculiarità e qualità, sono soggetti a diversa utilizzazione.
In relazione a tali specifiche circostanze appena enunciate, per poter applicare l'aliquota iva agevolata ad aliquota del 4% occorre un'opportuna certificazione sanitaria al fine di attestare l'utilizzazione da parte dei disabili che sono affetti da invalidità funzionale permanenti.
Per la risoluzione del 3/5/2005 n. 57/E, costituiscono esempi di tali sussidi per disabili:
a ) i congegni di telecomando che permettono l'apertura o la chiusura di porte o finestre, l'accensione o lo spegnimento di luci, di utilizzare il citofono il telefono, di facilitare l’uso di elettrodomestici, la televisione;
b) gli strumenti meccanici che permettono al disabile di disporre di una data autonomia consentendo, ad esempio, alla persona invalida portatrice di handicap di traslocare da una carrozzella al letto oppure viceversa.
Di contro, l'installazione di strumenti volti al controllo della temperatura ambientale non sembra corrispondere a nessuna delle essenziali finalità richieste dalla legge anche se tali mezzi possono potenzialmente costituire strumenti idonei ad assicurare un più elevato benessere psico-fisico alla persona con disabilità.
La risoluzione del 20/072007 n. 175/E, ha precisato che, ove gli ausili informatici per disabili che un liceo decide di acquistare costituiscono beni che per i loro particolari requisiti tecnici possono essere impiegati unicamente ed in modo esclusivo da portatori di handicap non vedenti, non sussistendo dubbi circa la loro funzione di supporto al disabile, si rende applicabile l'aliquota Iva ridotta al 4% senza il bisogno di acquisire alcuna certificazione sanitaria.
A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate aveva già dato conferma in precedenti orientamenti come la risoluzioni del 29/10/2002 n. 336, la risoluzione del 31/07/2002 n. 253 e la risoluzione del 2 ottobre 2001 n. 146.
Attraverso i citati orientamenti era stato precisato che la qualificazione dei beni come ausili o protesi per disabili non può essere fatta sulla scorta del dato realistico della destinazione a persone affette da invalidità funzionali permanenti, ma sulla base di una indagine volta ad accertare che si tratti di beni che possono essere qualificati come ausili o protesi per portatori di handicap.
In realtà l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% è alquanto articolata e anche il nomenclatore tariffario di ausili e protesi per disabili pubblicato con Decreto Ministeriale 332/1999 non contiene un elenco esauriente dei beni definibili quali ausili per invalidi. Va inoltre ricordato che ogni persona disabile può rilasciare anche autocertificazione a norma della Legge 15/1968 e del DPR 403/1998.
cercando di raccogliere più info utili a tutti ( visita qui )
Nessun commento:
Posta un commento