lunedì 20 febbraio 2012

Agevolazioni per disabili nella dichiarazione dei redditi

Agevolazioni per disabili 2012:
agevolazioni disabiliEcco tutte le agevolazioni per disabili per il 2012, ovvero le agevolazioni fiscali per i disabili che prevedono l’aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto di auto, motoveicoli, scooter, computer, modem, protesi sanitarie, poltrone e di altri beni ancora. La normativa in vigore per il 2012 permettono ai disabili, portatori di handicap permanente, di acqui­stare alcuni beni con aliquota Iva agevolata del 4%. Ci riferiamo a prodotti e beni di ausilio per disabili, ovvero ausili e sussidi tecnici e infor­matici, di autoveicoli, poltrone e altri mezzi per le persone invalide che hanno limitate o im­pedite capacità di movimento, di prodotti editoriali per gli ipovedenti. Possono rientrare tra i beni ad aliquota iva al 4% anche le spese sopportate per l'acquisto dei mezzi fondamentali per l'accompagna­mento del disabile, la deambulazione del disabile, il solleva­mento della persona disabile e quelle relative all'acquisto oppure l'affitto di protesi sanitarie.
Agevolazioni su ausili e sussidi tecnici e informatici per i disabili
Per quanto concerne i benefici fiscali sugli ausili e sussidi tecnici e informatici per i disabili, l’art. 2, c. 9, del DL 669/1996 ha stabilito l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% per le spe­se sopportate per gli acquisti di sussidi tecnici e informatici volti a agevolare l'auto­sufficienza e l'integrazione dei disabili portatori di handicap permanente di cui all'art. 3 della L. 104/1992.
Il Decreto Ministeriale del 14/03/1998 ha stabilito le circostanze e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% per i sussidi tecnici e informatici.
L'art. 2, c. 2, del D.M. ha puntualizzato che le persone portatrici di disabilità, ai fini dell'applicazio­ne dell'IVA ridotta al 4% per le ces­sioni dei sussidi tecnici e informati­ci effettuate direttamente nei loro confronti, devono produrre:
a) il certificato che confermi l'invalidi­tà funzionale fissa, rilasciato dalla ASL locale compe­tente;
b) la distinta prescrizione di autorizzazione, rilasciata dal medico specia­lista della ASL locale di appartenenza del disabile, dalla quale appare la connessione funzionale tra il sussi­dio tecnico e informatico per il disabile e l’invalidità di sopra riportata.
Dalla medesima disposizione si rileva che l'agevolazione per il disabile è personale e, di conseguenza, può essere applicate soltanto alle cessioni di sussidi tecnici e infor­matici eseguite direttamente nei confronti delle persone affette da handicap oppure dei soggetti che hanno fiscalmente a carico il disabile.
Con la risoluzione del 31/07/2002 n. 253, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che bisogna stabilire se i beni oggetto di cessione siano configurabili come prote­si o ausili per disabili e accertare che gli stessi ineriscano a invalidità funzionali permanenti.
Per qualificare i beni come ausili o protesi per invalidi non basta il dato obiettivo del fatto che tali beni siano destina­ti a persone affette da invalidità di tipo funzionale permanente ma bisogna fare un'indagine volta ad accertare che si tratti di beni qualificabili come ausili o protesi per portatori di handicap.
A tal riguardo è possibile distin­guere due varie linee di ausili: ausili per disabili che posso­no essere utilizzati in maniera esclusiva da malati colpiti da invalidità funzionale di tipo permanente, per tale ipotesi non occorre la certificazione sanitaria; beni che possono essere classificati come ausili per disabili ma che, per loro specifiche peculiarità e qualità, sono soggetti a diversa utilizza­zione.
In relazione a tali specifiche circostanze appena enunciate, per poter applicare l'aliquota iva agevolata ad aliquota del 4% occor­re un'opportuna certificazione sanita­ria al fine di attestare l'utilizzazione da parte dei disabili che sono affetti da invalidità funzionale permanenti.
Per la risoluzione del 3/5/2005 n. 57/E, costituiscono esempi di tali sussidi per disabili:
a ) i congegni di telecomando che permettono l'apertura o la chiusura di porte o finestre, l'accensione o lo spegnimento di luci, di utilizzare il citofono il telefono, di facilitare l’uso di elettrodomestici, la televisione;
b) gli strumenti meccanici che permettono al disabile di disporre di una data auto­nomia consentendo, ad esempio, alla persona invalida portatrice di handicap di traslocare da una carrozzella al letto oppure viceversa.
Di contro, l'installazione di stru­menti volti al controllo della tempe­ratura ambientale non sembra corri­spondere a nessuna delle essenziali finalità richieste dalla legge anche se tali mezzi possono potenzialmen­te costituire strumenti idonei ad assi­curare un più elevato benessere psi­co-fisico alla persona con disabilità.
La risoluzione del 20/072007 n. 175/E, ha precisato che, ove gli ausili informatici per disabili che un li­ceo decide di acquistare costituiscono beni che per i loro particolari requisiti tecnici possono es­sere impiegati unicamente ed in modo esclusivo da portatori di handicap non vedenti, non sussistendo dubbi circa la loro funzione di supporto al disabile, si rende applicabile l'ali­quota Iva ridotta al 4% senza il bisogno di acquisire alcuna certifi­cazione sanitaria.
A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate aveva già dato conferma in precedenti orientamenti come la risoluzioni del 29/10/2002 n. 336, la risoluzione del 31/07/2002 n. 253 e la risoluzione del 2 ottobre 2001 n. 146.
Attraverso i citati orientamenti era stato precisato che la qualificazione dei beni come ausili o protesi per disabili non può essere fatta sulla scorta del dato realistico della destina­zione a persone affette da invalidità funzionali permanenti, ma sul­la base di una indagine volta ad accertare che si tratti di beni che possono essere qualificati come ausili o protesi per portatori di handicap.
In realtà l'applicazione dell'aliquo­ta Iva agevolata al 4% è alquanto articolata e anche il nomenclatore tariffario di ausili e protesi per disabili pubblicato con Decreto Ministeriale 332/1999 non contiene un elenco esauriente dei beni de­finibili quali ausili per invalidi. Va inoltre ricordato che ogni persona disabile può rila­sciare anche autocertificazione a norma della Legge 15/1968 e del DPR 403/1998.
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