lunedì 20 febbraio 2012

Agevolazioni per disabili su auto, scooter, montascale e poltrone

Agevolazioni per disabili su auto, scooter, montascale e poltrone:
agevolazioni,disabiliQuali sono gli ausili per disabili che beneficiano dell’agevolazione dell’IVA ridotta al 4% ?
La legge 97/1986 ha introdotto l'ali­quota ridotta del 4% agevolata sull’acquisto di auto per disabili, sull’acquisto di scooter per disabili, sull’acquisto di montascale per disabili, sull’acquisto per poltrone per disabili e di altri mezzi per invalidi. Relativamente al settore auto l’agevolazione per i disabili spetta per l’acquisto di autoveicoli adattati per gli invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente specia­le. La fruizione di tale beneficio fi­scale spetta per un solo veicolo, avente cilindrata fino a 2.000 centi­metri cubici, se con motore a benzi­na, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, nel corso di un quadriennio.
La legge 449/1997 ha esteso tale regime anche agli invalidi con le medesime minorazioni fisiche non muniti di patente speciale, nonché ai familiari che hanno fiscalmente a carico i predetti invalidi non in gra­do di guidare perché minorenni o perché portatori di handicap che non permette loro di conseguire la patente speciale.
Ai sensi della circolare del 31 luglio 1998 n. 197/E resta­no esclusi dall'agevolazione gli au­toveicoli per disabili che pur se adattati al tra­sporto di disabili sono intestati a società, a enti o a persone diverse dagli invalidi o dai familiari che hanno fiscalmente a carico gli inva­lidi non muniti di patente speciale. Entro 30 giorni dalla data della ces­sione o importazione del veicolo, il cedente o l'ufficio doganale devono comunicare agli uffici Iva compe­tenti nei confronti del cessionario la data dell'effettuazione delle opera­zioni, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici e la resi­denza del cessionario.
Gli uffici Iva annottano tali dati in un apposito registro per agevolare i controlli. L'agevolazione non si applica se già concessa nel corso dei quattro anni precedenti, per altro veicolo acquista­to con lo stesso tipo di agevolazione. Se il portatore di handicap ha redditi superiori a 2.840,51 euro, l'autovei­colo deve essere a lui intestato anche se non è titolare di permesso di gui­da.
Mentre, se il beneficiario è a cari­co di familiari, l'autoveicolo e i rela­tivi documenti probatori di spesa pos­sono essere indifferentemente inte­stati al disabile o alla persona della quale è fiscalmente a carico (circola­re 12 aprile 2000 n. 74/E).
Per ciascun soggetto disabile è rico­nosciuta l'esenzione per un solo vei­colo: così, ad esempio, per due geni­tori separati che abbiano ricevuto en­trambi l'affidamento del figlio disabi­le, l'esenzione si applica soltanto per un solo dei due veicoli intestati sepa­ratamente a ciascuno di essi (risolu­zione 4 giugno 2002 n. 168/E).
Al contrario, nell'ipotesi in cui più disa­bili siano fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali per ognuno dei porta­tori di handicap a suo carico (risolu­zione 16 maggio 2006 n. 66/E). Dal 2001 l'aliquota agevolata del 4% è applicabile anche agli automezzi acquistati da non vedenti e sordomuti e da portatori di handi­cap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconosci­mento dell'indennità di accompa­gnamento nonché dagli invalidi con gravi limitazioni delle capacità di movimento.
La disposizione prevede che per i soggetti appartenenti alle nuove ca­tegorie considerate (inabili psichici con indennità di accompagnamen­to, invalidi con gravi limitazioni al­la capacità di deambulazione e pluriamputati) non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione del­le limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, a differenza de­gli invalidi di cui all'articolo 8 della legge 449/1997 (circolare 18 giu­gno 2001 n. 58).
Agevolazione per l’adattamento dei veicoli all’uso dei disabili
L'aliquota agevolata del 4% si ap­plica anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli (anche veicoli usati), secondo le esigenze personali degli invalidi indipenden­temente dai limiti della cilindrata e quindi anche se superiori ai 2.000 ce per i veicoli a benzina e ai 2.800 ce per i diesel (circolare 11 maggio 2001 n. 46).
La medesima aliquota ridotta si applica anche alle cessioni degli accessori e degli strumenti montati sui veicoli purché tali pezzi siano esclusivamente destinati al­l'adattamento dei mezzi. Restano, quindi, fuori dall'agevola­zione gli altri pezzi, ricambi e acces­sori non strettamente connessi al­l'adattamento del veicolo nonché le prestazioni di manutenzione e di ri­parazione in genere eseguite sui vei­coli stessi (risoluzione 17 settembre 2002 n. 306/E). Possono, invece, fruire dell'aliquota ridotta gli optio­nal acquistati contestualmente al­l'autovettura in quanto parte inte­grante della stessa (risoluzione 8 agosto 2005 n. 117/E).
L'Iva al 4% spetta a condizione che gli autoveicoli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a bene­ficio dei soggetti disabili. Nel caso in cui l'autoveicolo acquistato con l'utilizzo dell'aliquota agevolata sia ceduto, a titolo gratuito od oneroso, prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta calcolata al­l'aliquota ordinaria del 21% e quel­la agevolata del 4 per cento.
La rivendita prima del biennio è con­sentita solo per i disabili che, a se­guito di aggravamenti, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diver­si adattamenti (legge 296/2006 - Fi­nanziaria 2007 - articolo 1, commi 36 e 37).
Secondo la risoluzione 28 maggio 2009 n. 136/E, l'erede del disabile che vende prima dello scadere dei due anni un auto comperata con Iva agevolata al 4% dal genitore disabile deceduto, non deve ricalcolare e ver­sare imposta applicando l'aliquota or­dinaria, in quanto la traslazione del bene acquistato con le agevolazioni avviene per effetto di un evento che esula da qualsiasi manifestazione di volontà da parte del dante causa.
Per ottenere l'agevolazione ai fini Iva, va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione. In merito alla compilazione della do­cumentazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili dei facsi­mile cui poter fare riferimento.
cercando di raccogliere più info utili a tutti ( visita qui )

Nessun commento: