DOMANDA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: PER QUALI MOTIVI SI PUO’ PRESENTARE
La richiesta di assegno nucleo familiare può avvenire solo in riferimento ad una prestazione lavorativa o previdenziale pensionistica e non pensionistica. Può essere chiesto anche per la prestazione lavorativa o previdenziale dell’altro coniuge, a condizione che lo stesso richiedente a cui sono affidati i figli, sia separato ovvero divorziato, oppure disoccupato non titolare di prestazione previdenziale.
Anche il genitore che non lavora può fare richiesta di assegno familiare per i figli a carico.
Se fino a questo momento, era il genitore naturale convivente con la prole ma non titolare di reddito a poter richiedere e ricevere l’assegno familiare, ora invece, grazie al regolamento comunitario in questione recepito dall’ Istituto nazionale di Previdenza sociale, se il genitore titolare di reddito non esercita il diritto a richiedere l’assegno in questione, può anche essere l’altro genitore a presentare la domanda per veder erogato l’assegno sulla posizione contributiva dell’altro genitore che non ha effettuato la richiesta.
Nella domanda si deve specificare che si sta effettuando la richiesta di assegno familiare sulla posizione contributiva dell’ altro genitore che ovviamente non può presentare la stessa domanda. Si dovranno inoltre indicare i dati anagrafici del genitore non richiedente e la dichiarazione sostitutiva dei redditi del nucleo (DSU/ISEE).
fonte:newseconomia/INPS
Con la stessa circolare l'INPS cerca di fare chiarezza sul concetto di convivenza per l'attribuzione dell'assegno (01)
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