- i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistenza ai figli disabili gravi,
- quelli che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l`istituto dell`esonero,
- i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivi all`esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in via autonoma
I lavoratori che hanno risolto il rapporto con tali modalità dovranno presentare alle Direzioni territoriali del lavoro un`istanza per accedere ai benefici di salvaguardia a seguito della riforma pensionistica, approvata dal DL n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214, del 22 dicembre 2011.
L`accoglimento delle domande sarà valutato da Commissioni Inps istituite sul territorio. Nel caso in cui l`istanza sia respinta, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla ricezione del rifiuto. Per le categorie dei 65mila lavoratori individuati dal decreto Fornero del 1° giugno 2012 che non rientrano nelle tipologie specificate, il controllo dei requisiti sarà effettuato dall`Inps che provvederà ad accertarne la sussistenza.
fonte:ateneoweb
Nessuna domanda, invece, dovrà essere presentata per tutte le altre categorie diverse da quelle elencate, ossia contributori volontari, lavoratori bancari collocati nel fondo esuberi, lavoratori in mobilità ordinaria o lunga. Per questi soggetti, la sussistenza dei requisiti sarà accertata dall'Inps senza la necessità di un'attivazione preventiva degli interessati.
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