venerdì 9 novembre 2012

Detrazione 36% (50%) 65% , a chi spetta se l'immobile viene venduto? (ediliziaurbanistica)

Il venditore può scegliere se continuare a usufruire del bonus non ancora utilizzato o cederlo nel caso in cui l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione edilizia viene venduta, prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della agevolazione della detrazione 36% (50%).

Su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, a meno di accordo diverso tra le parti, il diritto alla detrazione 36% (50%) (65% delle quote non utilizzate è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

In altri termini, spiegano i tecnici delle Erario, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire della detrazione 
36% (50%) 65% non ancora utilizzate o, al contrario, trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

In ogni caso, è bene precisare che in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. 




Nel caso di immobili affittati, la cessazione dello stato di locazione o di comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione 36% (50%) 65% in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto dell’agevolazione IRPEF, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

Ricordiamo che la detrazione 
36% (50%) 65% deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa e negli anni successivi. A partire dal 1° gennaio di quest’anno, inoltre, non c’è più la possibilità per i contribuenti di età superiore ai 75 anni di vedersi riconoscere la detrazione in cinque rate (tre rate per chi ha più di 80 anni).

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