In altri termini, l’obbligo della Dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI.
Più in generale, si può affermare che la Dichiarazione IMU deve essere presentata quando gli immobili godono di una riduzione dell’imposta o quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento del pagamento dell’IMU.
Nel primo caso, le fattispecie più comuni sono le seguenti:
- - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- - fabbricati di interesse storico o artistico;
- - immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;
- - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i c.d.beni merce, per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota IMU);
- - terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola IAP;
Nel secondo caso, le fattispecie più comuni che comportano l’obbligo della Dichiarazione IMU sono le seguenti:
- - immobile oggetto di locazione finanziaria;
- - immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- - atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto oggetto un’area fabbricabile;
- - terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- - area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione di fabbricato preesistente;
- - immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- - immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
- - immobile concesso in locazione dagli IACP e da enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;
- - immobili esenti, ai sensi della lettera c) e della lettera i), art. 7 del d.lgs. 504/1992;
- - fabbricati esenti, ai sensi della lettera g), comma 1, art. 7 del d.lgs. 504/1992 (cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali di cui alla l. 104/1992);
- - immobile che ha perso o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione IMU;
- - fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto a catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- - è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- - – è intervenuta, relativamente all’immobile, una estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o diritto di superficie;
- - le parti comuni dell’edificio (art. 1117 c.c.) sono accatastate in via autonoma, come bene censibile;
- - immobile oggetto di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- - immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- - acquisto o cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge.

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