mercoledì 6 febbraio 2013

approvato il modello unico/2013 (ag.entrate / teleconsul / tendenzamercati)

Dopo la presentazione delle BOZZE anche per il modello UNICO è giunto il momento di approvazione dei modelli definitivi di dichiarazione 2013 per i redditi relativi al periodo d’imposta 2012. Con la pubblicazione di diversi provvedimenti, venerdì scorso, l’Agenzia delle Entrate ha approvato infatti i modelli di dichiarazione "UNICO" per le persone fisiche, per le società e per gli enti non commerciali, nonché il modello per i gruppi societari (consolidato nazionale e mondiale).



Nessuna novità sul fronte delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione.

Il Modello Unico PF/2013, infatti, può essere trasmesso esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente che sia in possesso del PIN di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite un intermediario abilitato (Caf, dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro). 


Rispetto a tale regola di carattere generale sono previste, peraltro, le seguenti eccezioni:


- contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730/2013, non possono presentarlo perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;


- contribuenti che pur potendo presentare il Modello 730/2013, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);


- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;


- sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.


In queste ipotesi, la dichiarazione UnicoPF/2013 può essere trasmessa anche in formato cartaceo ad un ufficio postale.


Per la presentazione dall’estero, la dichiarazione in formato cartaceo è ammessa per coloro che non siano titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo. 



In tal caso la dichiarazione va spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione, all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia. 

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla, sulla quale deve essere scritto: 
"Cognome, Nome e Codice fiscale del contribuente" e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2013 Persone Fisiche".


Il Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi e' composto da:

FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
– FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
– prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati),RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarieta')
UNICO MINI, una versione semplificata del MODELLO UNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse;

FASCICOLO 2 che contiene:
– i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonche' il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
– le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

FASCICOLO 3 che contiene:
– i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
– istruzioni particolariper la compilazione della dichiarazione IVA.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello UNICO oppure il modello UNICO MINI per le situazioni piu' comuni.
Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3, nonche', se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONEDICHIARAZIONE

Quando si presenta la dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 deve essere presentato entro i termini seguenti:
dal 2 maggio 2013 al 1° luglio 2013 (il 30 giugno e' domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale entro il 30 settembre 2013 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. 

MODALITA' E TERMINI VERSAMENTO

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 17giugno 2013 ( il 16 giugno e' domenica) ovvero entro il 17 luglio 2013.
Attenzione: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2012 e prima rata di acconto per il 2013) nel periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2013 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.


NOVITA' 2013


Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perche' sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perche' sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista).

L’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad Imu, va riportato nel rigo RN50. Tale importo potra' assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall’IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12).

Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione e' costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento.

Se l’immobile in parte e' utilizzato come abitazione principale e in parte e' concesso in locazione, nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo ‘11’ (locazione in regime di libero mercato) o il codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”).

I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente, la quale va invece indicata nella colonna 1 del rigo RC5. Per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 dovra' essere considerato l’intero ammontare del reddito percepito, comprensivo della quota esente.

Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta e' elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro.
La stessa detrazione e' estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se e' stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest’anno, non e' piu' prevista la possibilita', per i contribuenti di eta' non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

La detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e' prorogata al 30 giugno 2013 ed e' estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

E' possibile destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia.

E' possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia.

I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro.

I dati relativi agli accontiper l’anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nel rigo RB31.


fonti: teleconsul / tendenzamercati

approfondimenti : finanza&investimenti

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