giovedì 21 febbraio 2013

cedolare secca : le posizioni contrastanti dell'Agenzia (fiscal-focus)

Il caso riguarda i vecchi contratti, già registrati al 7 aprile 2011, data di entrata in vigore della nuova imposta. 

Per questi contratti, infatti, l’Amministrazione Finanziaria ha previsto che la scelta per la cedolare fosse effettuata direttamente nella dichiarazione dei redditi. Da qui il dubbio se l'opzione in Unico 2012 valesse per tutta la durata residua del contratto o solo per l'annualità contrattuale in corso nel 2011.
Ad esempio, secondo la tesi restrittiva, per un contratto stipulato il 1° marzo 2011, l'opzione per la cedolare applicata in Unico 2012 varrebbe solo fino al 29 febbraio 2012 e dal 1° marzo 2012 si tornerebbe al regime ordinario. 

Nessun problema si pone per i contratti registrati dopo il 7 aprile 2011, per i quali l'opzione per la cedolare va effettuata alla registrazione con il modello Siria o con il modello 69 e vale per tutta la durata del contratto.

Le posizioni contrastanti delle Entrate

La Circolare 26/E/2011 aveva chiarito che alla prima scadenza contrattuale nel 2012 era necessario presentare all'Agenzia il modello 69 (cfr. esempio 10 della medesima Circolare) per rendere nota all’Agenzia l’opzione. 

Con la Circolare 20/E/2012 l'Agenzia aveva, invece, invertito la rotta, non ritenendo necessaria la presentazione del modello 69; in buona sostanza, dato che in Unico la casella dedicata alla cedolare secca comporta l’indicazione anche del numero di registrazione del contratto. 
Dunque, almeno in questo caso, l’informazione poteva essere rilevata in automatico dall'Amministrazione Finanziaria.
Il documento di prassi (Circolare n. 20 del 4 giugno 2012) al punto 4, con riferimento ai contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011, e già registrati a tale data, per i quali l'opzione per l'applicazione della cedolare secca viene esercitata in Unico 2012 per il periodo d'imposta 2011, ha, infatti, ribadito lo stesso principio espresso nei punti 2.1 e 2.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, secondo il quale l'opzione per la cedolare secca vincola il locatore all'applicazione della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima, a meno che il contribuente non si avvalga della facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui l'opzione è stata esercita.

La circolare aveva precisato, inoltre, che la stessa comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.

Nonostante ciò, oggi alcuni uffici contestano inizialmente l’omesso versamento dell'imposta di registro per l'annualità contrattuale iniziata nel 2012 e poi, in un secondo tempo, dopo che il contribuente comunica di aver applicato la cedolare in dichiarazione, chiedono di presentare il modello 69 tardivamente.
In tal modo, però, si crea una situazione paradossale, in quanto ogni anno il locatore avrebbe questa incombenza: i contribuenti che intendono usufruire della cedolare sarebbero tenuti a un duplice adempimento entro il 30 settembre 2013, ossia la consegna del modello 69 con l'opzione per il regime sostitutivo e il versamento della sanzione minima prevista per le violazioni formali di 258 euro.
In sostanza, si dovrebbe avvalere il contribuente dell’istituto della remissione in bonis.
Altri uffici consentono ai contribuenti di versare la sanzione ridotta, considerando la violazione ravvedibile e non imporrebbero l’utilizzo della remissione in bonis.

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