che prevede l’introduzione della
che, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, stabilisce che gli imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con sms o email, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.
che, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, stabilisce che gli imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con sms o email, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.
Quanto al settore agricolo, le aziende committenti dovranno comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.
Le nuove regole non riguardano
il settore domestico,
dove non vale neanche il limite
di 2 mila euro a committente , ossia il lavoro deve essere occasionale cir.44 del 24/03/2009.
Invariati i limiti € stabiliti dalla

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