mercoledì 23 novembre 2011

Cedolare secca: versamento 2 acconto in scadenza

Il 30.11.2011 scade il pagamento del secondo o unico acconto dell’imposta sostitutiva

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Premessa – L’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca presuppone il relativo pagamento degli acconti. Quindi, il contribuente che sceglie, a seconda delle diverse situazioni e modalità di opzione, di tassare i redditi per gli immobili locati applicando le aliquote per la cedolare secca, deve pagare il corrispondente secondo o unico acconto sulla cedolare, entro il 30.11.2011.

Cedolare secca - La cedolare secca sugli affitti è un regime impositivo che, a decorrere già da quest’anno, è stato scelto da molti contribuenti. Questo regime prevede per le persone fisiche, l’applicazione di un'imposta sostitutiva del 21% sul reddito derivante dai canoni di affitto di immobili abitativi, che diventa del 19% per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa. L’imposta sostitutiva assorbirà l’Irpef, le addizionali all'Irpef, nonché l'imposta di registro e di bollo sui contratti di affitto.

Acconto sulla cedolare – L’opzione per tale regime impositivo comporta il pagamento del relativo acconto. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri ordinari di versamento dell’acconto Irpef, da effettuare con l’F24. Tutte le tipologie di versamento della cedolare secca (acconti e saldi) possono formare oggetto di compensazione all’interno del modello F24. L’acconto è stato fissato nella misura dell’’85% per i redditi 2011 e del 95% per i redditi a partire dal 2012. Nessun acconto a titolo di cedolare secca è dovuto se l’importo da versare risulta inferiore a € 51,65. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo complessivo non supera € 257,52. Se l’imposta dovuta è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui la prima, del 40%, doveva essere versata entro il 6 luglio 2011 (oppure entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%) mentre la seconda, del restante 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2011.

Acconto cedolare non dovuto - L’acconto non è dovuto se il contratto è stipulato nel mese in cui cade il termine del versamento. Più precisamente l’acconto che doveva essere versato entro il 6 luglio era dovuto per i contratti stipulati entro il 31 maggio e non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno; l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto se il contratto è stipulato entro il 31 ottobre. Per i contratti con decorrenza successiva al 31 ottobre 2011, il versamento dell’acconto non è dovuto.

Determinazione acconto - Il meccanismo del calcolo dell’imposta per la cedolare secca risulta piuttosto semplice, in quanto consiste nell’applicazione di un’aliquota fissa (21% o 19%) al canone di locazione annuo stabilito dalle parti. La base imponibile è, pertanto, costituita dal canone annuo, senza possibilità di applicare alcuna riduzione forfettaria, come, invece, previsto dal regime ordinario.
Acconto unitario - La circolare 26/E/2011 ha precisato che l’acconto della cedolare secca è unitario. Quindi, per verificare se l’importo dell’acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica rata o se l’acconto non sia dovuto, occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per cui sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.

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