sabato 18 novembre 2017

IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE , DEL SERVIZIO CIVILE , E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Chi ha fatto il
  • servizio militare 
  • o il servizio civile sostitutivo come obiettore di coscienza 
purchè (entro 31/12/2005) anno in cui è cessato il servizio di leva,
ha la possibilità di riscattare in modo gratuito tale periodo 
per determinare il diritto alla pensione ed il suo importo.

Tale periodo sarà accreditato come contributi figurativi a condizione 
di avere almeno qualche contributo obbligatorio versato.

I contributi (FIGURATIVI) sono utili per:
  • tutte le prestazioni pensionistiche: vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, superstiti;
  • il diritto alle prestazioni antitubercolari;
  • il diritto all’indennità di disoccupazione.
Ma non per il diritto alle pensioni assistenziali
  • pensione sociale, 
  • assegno sociale, 
  • prestazioni agli invalidi civili.
i contributi figurativi per il servizio militare sono riscattabili anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.

Chi ha sostenuto il servizio civile a partire dal 1 gennaio 2006 ha avuto 
l’obbligo contributivo verso la Gestione Separata con gli oneri a carico del Fondo Nazionale del servizio civile. 
Questa situazione è rimasta invariata fino agli avviati al servizio civile del 2008.

I volontari, invece, che hanno iniziato il servizio civile dal 1 gennaio 2009 
possono ottenere il riconoscimento dei contributi ai fini previdenziali 
per il periodo di servizio civile prestato soltanto attraverso 
il riscatto oneroso (a carico del richiedente) 
come stabilito dalla circ.inps 108 06/07/2017


Il servizio civile universale, si svolge su base volontaria e a seguito di 
bandi pubblici di selezione, sono ammessi
  •  i cittadini e le cittadine italiani, o appartenenti all’Unione Europea 
  • e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 
con una età tra i 18 e 28 anni.

Il rapporto si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato 
dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna
forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha una durata 
  • non inferiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi.
Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. 
Gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Il riscatto oneroso può essere versato 
  • in unica soluzione 
  • o in 120 rate (senza applicazione di interesse alcuno) 
ma può essere effettuato soltanto a condizione che esista almeno un contributo versato 
nella gestione pensionistica in cui viene chiesto il riscatto.

Non vi sono limiti temporali entro i quali chiedere il riscatto dei contributi 
ma va ricordato che gli oneri vengono calcolati sulla base delle ultime retribuzioni percepite
(il costo, quindi, sarà minore quanto prima si chiede il riscatto).

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